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mutui garantiti da fideiussione confidi - BCC OnLine

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FOGLIO INFORMATIVO<br />

relativo ai<br />

MUTUI PER AZIENDE<br />

<strong>garantiti</strong> <strong>da</strong> fidejussione CONFIDI<br />

INFORMAZIONI SULLA BANCA<br />

{Globale_Intestazione_Banca<br />

_SX}<br />

Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn)<br />

Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344<br />

info@bcconline.it – www.bcconline.it<br />

Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204<br />

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001<br />

Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252<br />

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli<br />

Obbligazionisti del Credito Cooperativo.<br />

CHE COS’È IL MUTUO CON GARANZIA DA CONFIDI<br />

E’ un finanziamento destinato ad imprese operanti nei diversi settori merceologici concesso sulla base di<br />

specifiche convezioni appositamente sottoscritte tra la Banca e i diversi consorzi di garanzia collettiva<br />

(<strong>confidi</strong>). Questi ultimi sono, di norma, espressione delle diverse associazioni di categoria e svolgono attività<br />

di prestazione di garanzie per agevolare le imprese loro associate nell'accesso ai finanziamenti, a breve<br />

medio e lungo termine.<br />

Il finanziamento comporta l’erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un<br />

arco di tempo concor<strong>da</strong>to con la Banca.<br />

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un<br />

piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.<br />

Il tasso di interesse è variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.<br />

La Banca si riserva, di modificare i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni<br />

predeterminati nel contratto medesimo <strong>da</strong>ndone notizia anche ai Confidi Convenzionati.<br />

Beneficiari:<br />

Imprese appartenenti a diversi settori merceologici, associate a un consorzio di garanzia che abbia<br />

sottoscritto una convenzione con la Banca<br />

Forma di intervento:<br />

L’intervento consiste nel rilascio <strong>da</strong> parte del consorzio di garanzia convenzionato con la Banca di una<br />

specifica fidejussione che garantisce parzialmente l’affi<strong>da</strong>mento concesso. La Banca può tuttavia richiedere<br />

anche altri tipi di garanzia (ad esempio <strong>fideiussione</strong>, cambiale, pegno, ipoteca).<br />

Garanzie:<br />

Oltre aIla fidejussione rilasciata <strong>da</strong>l Confidi la Banca può richiedere altre garanzie. Il Finanziamento può<br />

essere:<br />

- chirografario;<br />

- assistito <strong>da</strong> garanzia personale (ad es. <strong>fideiussione</strong>);<br />

- assistito <strong>da</strong> garanzia reale (pegno o ipoteca) .<br />

Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia garantito <strong>da</strong> ipoteca, è possibile ricorrere al modello del mutuo<br />

fondiario o a quello del mutuo ipotecario.<br />

In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui<br />

rimborso viene garantito <strong>da</strong>lla concessione di ipoteca, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammonta re<br />

massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora<br />

vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo<br />

garanzie ipotecarie, <strong>da</strong>l valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente<br />

garantito. Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento il cui rimborso viene garantito <strong>da</strong>lla concessione<br />

di ipoteca, non necessariamente di primo grado, su immobili.<br />

aggiornato al {Data_Agg_Documento} 1/7


I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI<br />

Mutuo a tasso variabile<br />

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’an<strong>da</strong>mento di<br />

uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.<br />

Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.<br />

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’an<strong>da</strong>mento del mercato e può<br />

sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.<br />

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto<br />

Nei <strong>mutui</strong> che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In<br />

questi casi, indipendentemente <strong>da</strong>lle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può<br />

scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.<br />

Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso<br />

del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente.<br />

CONSORZI FIDI,<br />

ASSOCIAZIONI<br />

COOPERATIVE DI<br />

GARANZIA<br />

CONTROGARANZIE<br />

RILASCIATE<br />

COMMISSIONI e<br />

CAUZIONI<br />

VARIE A carico<br />

delle aziende<br />

finanziate per ogni<br />

pratica<br />

avviata in istruttoria<br />

AGEVOLAZIONI di<br />

E' possibile accedere a forme di finanziamento conto garantite <strong>da</strong> vari CONSORZI<br />

FIDI promossi <strong>da</strong>gli imprenditori e/o <strong>da</strong>lle organizzazioni professionali di categoria.<br />

A questo scopo è obbligatorio che, nei confronti del Consorzio e/o Associazione,<br />

l'azien<strong>da</strong> finanziata :<br />

- sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già versato le quote sociali<br />

previste,<br />

- abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia rilasciato, laddove previsto,<br />

una propria <strong>fideiussione</strong> al rispettivo Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli<br />

impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle Banche finanziatrici con<br />

le quali hanno sottoscritto le varie convenzioni di categoria.<br />

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007 ha stabilito il<br />

limite di demarcazione per la distinzione tra <strong>confidi</strong> "maggiori" (vigilati <strong>da</strong> Banca<br />

d'Italia – csd ex art. 107) e <strong>confidi</strong> "minori" (non vigilati <strong>da</strong> Banca d'Italia – csd ex art.<br />

106), per i quali l'unica attività esercitabile è quella di garanzia.<br />

Il D. Lgs nr. 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad altre novità, diversi<br />

livelli di vigilanza:<br />

- CONFIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex "art. 107") che hanno l'obbligo di<br />

iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto <strong>da</strong>lla Banca d'Italia;<br />

- CONFIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex "art. 106") che hanno l'obbligo<br />

di iscriversi nell'Elenco e che saranno sottoposti al controllo di un nuovo Organismo<br />

di Vigilanza.<br />

Al perfezionamento della doman<strong>da</strong> di finanziamento, ogni Consorzio e/o<br />

associazione s'impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una<br />

<strong>fideiussione</strong> sul valore del capitale finanziato, in percentuale variabile per ogni<br />

rispettivo Consorzio e/o Associazione, nei limiti degli importi massimi garantibili <strong>da</strong><br />

ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi.<br />

Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate <strong>da</strong>i Confidi, anche in cogaranzia<br />

o contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) o altri fondi di<br />

garanzia pubblici:<br />

- DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta (equiparabile alla<br />

garanzia personale);<br />

- SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario<br />

appositamente costituito, comunque realizzabile<br />

tempestivamente mediante un pagamento provvisorio <strong>da</strong> parte<br />

della Confidi.<br />

Ogni Consorzio e/o Associazione, richiede ad ogni impresa finanziata il pagamento<br />

di una commissione di istruttoria della pratica, oppure di commissione a fondo rischi,<br />

di importi diversi in funzione della tipologia e della durata massima del<br />

finanziamento.<br />

Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento ad ogni singolo regolamento<br />

sottoscritto tra i rispettivi Consorzi e/o Associazioni di garanzia con la Banca<br />

convenzionata.<br />

E' possibile istruire pratiche con alcuni Consorzi di settore per accedere a richieste<br />

aggiornato al {Data_Agg_Documento} 2/7


CONTRIBUTI<br />

sugli interessi<br />

di rimborsi degli interessi, sulla base di Leggi Statali, Regionali e/o Provinciali,<br />

anche su delibera della CCIAA, promosse di volta in volta, e fino ad esaurimento dei<br />

fondi stanziati. Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento alle rispettive Leggi<br />

varate per settore di attività.<br />

CONDIZIONI ECONOMICHE<br />

QUANTO PUÒ COSTARE<br />

IL MUTUO CON GARANZIE DA CONFIDI<br />

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)<br />

riferito ad un mutuo chirografario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3<br />

mesi inizialmente del 5,50 %<br />

5,970%<br />

riferito ad un mutuo ipotecario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3<br />

mesi inizialmente del 3,50 %<br />

3,885 %<br />

In caso di <strong>mutui</strong> che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo<br />

calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata<br />

del contratto.<br />

Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi <strong>da</strong>ll’imposta<br />

sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG).<br />

VOCI<br />

Importo massimo finanziabile<br />

Durata minima<br />

Durata massima mutuo chirografario tasso variabile<br />

Durata massima mutuo ipotecario tasso variabile<br />

Mo<strong>da</strong>lità di calcolo degli interessi<br />

COSTI<br />

Come <strong>da</strong> convenzioni vigenti<br />

Non prevista<br />

10 anni<br />

20 anni<br />

Gli interessi sono calcolati con riferimento<br />

all’anno civile (365 giorni).<br />

MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR 3 MESI/365<br />

TASSI MASSIMI<br />

Tasso d’interesse nominale annuo<br />

Euribor 3 mesi divisore 365 vigente al<br />

momento della stipula + SPREAD,<br />

comunque nei limiti sanciti <strong>da</strong>lla Legge 7<br />

marzo 1996 n. 108<br />

Parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi divisore 365<br />

Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevato l’ultimo<br />

giorno lavorativo di ogni mese, arroton<strong>da</strong>to<br />

al punto decimale superiore in presenza di<br />

due o più decimali con troncamento al<br />

secondo decimale, dei tassi interbancari<br />

Euribor a 3 mesi pubblicata su "Il Sole 24<br />

Ore", attualmente pari al 0,00 %<br />

Il tasso di interesse è variato con<br />

decorrenza mensile, sulla base<br />

dell’an<strong>da</strong>mento del parametro riferito<br />

all'ultimo giorno lavorativo del mese solare<br />

precedente<br />

aggiornato al {Data_Agg_Documento} 3/7


Spread Chirografari Massimo 5,50 %<br />

Spread Ipotecari Massimo 3,50 %<br />

Tasso di interesse di preammortamento<br />

Stesso tasso dell’ammortamento<br />

Tasso di mora<br />

1,5 punti in più del tasso contrattuale in<br />

vigore al momento della mora e comunque<br />

non superiore ai limiti sanciti <strong>da</strong>lla Legge 7<br />

marzo 1996 n. 108<br />

Istruttoria<br />

4,0 per mille dell’importo concesso a<br />

mutuo, con un minimo di € 205,00 <strong>da</strong><br />

pagarsi al momento della richiesta<br />

Spese per<br />

la stipula<br />

del<br />

contratto<br />

SPESE MASSIME<br />

Spese per la gestione del<br />

rapporto<br />

Incasso rata<br />

Con addebito automatico in conto<br />

corrente o pagamento per cassa<br />

- periodicità mensile<br />

- altre periodicità<br />

Invio comunicazioni periodiche ex art.<br />

119 TUB<br />

Invio altre comunicazioni:<br />

in forma cartacea<br />

on line<br />

Accollo mutuo<br />

Sospensione pagamento rate<br />

Penale estinzione anticipata<br />

€ 4,15<br />

€ 7,75<br />

€ 0,00<br />

€ 2,60<br />

€ 0,00<br />

€ 154,94 per ogni accollo<br />

GRATUITA<br />

NON PREVISTA, per i clienti consumatori<br />

2,00 % del debito residuo, per i clienti<br />

NON consumatori.<br />

Spese ripianificazione mutuo (modifica 4,0 per mille dell’importo concesso a<br />

del piano di ammortamento<br />

mutuo, con un minimo di € 205,00 <strong>da</strong><br />

originariamente pattuito)<br />

pagarsi al momento della richiesta<br />

Altro richieste di documenti presso<br />

Mantovabanca (tutta la documentazione<br />

esclusi gli estratto<br />

conto/rendiconti/documenti di sintesi) e<br />

fotocopie (per ogni copia): € 5,00<br />

richiesta documenti presso terzi: spese<br />

reclamate <strong>da</strong> terzi<br />

richiesta copia documentazione per<br />

singolo foglio ex art.119 TUB (estratti<br />

conto<br />

anni<br />

precedenti/rendiconti/documenti di<br />

sintesi/ecc.)<br />

rilascio certificazione interessi passivi ed<br />

altre dichiarazioni: € 30,00<br />

dichiarazioni ai revisori contabili: € 300,00<br />

attestazione capacità finanziaria: € 30,00<br />

solleciti di pagamento: € 30,00 per ogni<br />

sollecito<br />

attestazioni/certificazioni in genere (es.<br />

situazione affi<strong>da</strong>menti in essere,<br />

situazione garanzie rilasciate e/o garanzie<br />

ricevute): € 10,50<br />

PIANO DI<br />

AMMORTAME<br />

NTO<br />

Tipo di ammortamento<br />

Tipologia di rata<br />

francese<br />

costante<br />

aggiornato al {Data_Agg_Documento} 4/7


Periodicità delle rate<br />

Mensile, trimestrale, semestrale, annuale<br />

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE)<br />

(Fonte “Il Sole 24 Ore”)<br />

Parametro di indicizzazione Data Valore<br />

Euribor 3 Mesi 365 APRILE 2015 -0,005%<br />

Euribor 3 Mesi 365 MAGGIO 2015 -0,012%<br />

Euribor 3 Mesi 365 GIUGNO 2015 -0,014%<br />

Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a secon<strong>da</strong> del valore del parametro al<br />

momento della stipula.<br />

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento<br />

personalizzato allegato al documento di sintesi.<br />

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA<br />

Mutuo Chirografario con tasso Euribor 3 mesi/365<br />

Tasso di<br />

interesse<br />

applicato<br />

Durata del<br />

finanziamento<br />

(anni)<br />

Importo della rata<br />

mensile per €<br />

50.000,00 di<br />

capitale<br />

Se il tasso di interesse<br />

aumenta del 2% dopo 2<br />

anni. *<br />

Si ipotizza euribor pari<br />

a 2,00 % e SPREAD<br />

del 5,50 %<br />

Se il tasso di interesse<br />

diminuisce del 2% dopo 2<br />

anni. *<br />

Si ipotizza Euribor pari a<br />

0,00 % e SPREAD del<br />

5,50 %<br />

5,50 % 2 € 2.204,78 - -<br />

5,50 % 5 € 955,06 € 983,85 € 955,06<br />

5,50 % 10 € 542,63 € 584,05 € 542,63<br />

Mutuo Ipotecario con tasso Euribor 3 mesi/365<br />

Tasso di<br />

interesse<br />

applicato<br />

Durata del<br />

finanziamento<br />

(anni)<br />

Importo della rata<br />

mensile per €<br />

50.000,00 di<br />

capitale<br />

Se il tasso di interesse<br />

aumenta del 2% dopo 2<br />

anni. *<br />

Si ipotizza euribor pari<br />

a 2,00 % e SPREAD<br />

del 3,50 %<br />

Se il tasso di interesse<br />

diminuisce del 2% dopo 2<br />

anni. *<br />

Si ipotizza Euribor pari a<br />

0,00 % e SPREAD del<br />

3,50 %<br />

3,50 % 2 € 2.160,14 - -<br />

3,50 % 5 € 909,59 € 937,33 € 909,59<br />

3,50 % 10 € 494,43 € 533,35 € 494,43<br />

3,50 % 20 € 289,98 € 339,03 € 289,98<br />

* Gli importi delle rate sono calcolate ipotizzando la ripianificazione del debito.<br />

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto <strong>da</strong>ll’art. 2 della legge sull’usura (legge numero<br />

108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bcconline.it.<br />

ALTRE SPESE DA SOSTENERE<br />

Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata<br />

superiore a 18 mesi)<br />

Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di<br />

durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in<br />

conto corrente)<br />

Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia<br />

0,25 % della somma erogata<br />

€ 16,00<br />

0,10 per mille dell’importo della cambiale (per<br />

finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)<br />

aggiornato al {Data_Agg_Documento} 5/7


11,00 per mille dell’importo della cambiale (per<br />

finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi)<br />

TEMPI DI EROGAZIONE<br />

- Durata dell’istruttoria: entro 40 giorni <strong>da</strong>lla presentazione della documentazione completa.<br />

- Disponibilità dell’importo: appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali<br />

garanzie previste.<br />

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI<br />

Estinzione anticipata<br />

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione<br />

anticipata, totale o parziale, del mutuo:<br />

se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari<br />

adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;<br />

se l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità.<br />

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o<br />

parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, non superiore al 2,00 %, in caso di<br />

cliente non consumatore. Nessun compenso è dovuto in caso di cliente consumatore.<br />

L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora<br />

dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.<br />

Risoluzione del contratto e decadenza <strong>da</strong>l beneficio del termine<br />

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguar<strong>da</strong>nti il cliente o gli eventuali<br />

garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la<br />

restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che,<br />

conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.<br />

Portabilità del mutuo<br />

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento <strong>da</strong> un’altra<br />

banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio<br />

commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.<br />

Tempi massimi di chiusura del rapporto<br />

La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti <strong>da</strong>lla<br />

<strong>da</strong>ta di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso<br />

Reclami<br />

I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1,<br />

46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email reclami@mantovabanca1896.bcc.it, che<br />

risponde entro 30 giorni <strong>da</strong>l ricevimento.<br />

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può<br />

rivolgersi a:<br />

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito<br />

www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere<br />

alla banca;<br />

Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare<br />

una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di<br />

raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per<br />

questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel<br />

Registro tenuto <strong>da</strong>l Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,<br />

tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.<br />

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli<br />

strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa<br />

doman<strong>da</strong>, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione<br />

presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concor<strong>da</strong>re, anche successivamente alla<br />

aggiornato al {Data_Agg_Documento} 6/7


conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso <strong>da</strong>l Conciliatore<br />

BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale.<br />

LEGENDA<br />

Accollo<br />

Imposta sostitutiva<br />

Istruttoria<br />

Parametro di indicizzazione (per i<br />

<strong>mutui</strong> a tasso variabile) /<br />

Parametro di riferimento (per i<br />

<strong>mutui</strong> a tasso fisso)<br />

Piano di ammortamento<br />

Piano di ammortamento<br />

“francese”<br />

Quota capitale<br />

Quota interessi<br />

Rata costante<br />

Spread<br />

Tasso annuo effettivo globale<br />

(TAEG)<br />

Tasso di interesse di<br />

preammortamento<br />

Tasso di interesse nominale<br />

annuo<br />

Tasso di mora<br />

Tasso effettivo globale medio<br />

(TEGM)<br />

ABF<br />

T.U.B.<br />

Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il<br />

debito al creditore.<br />

Imposta sui <strong>mutui</strong> di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della<br />

somma erogata, ad eccezione dei <strong>mutui</strong> richiesti <strong>da</strong> persone fisiche e<br />

destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso<br />

abitativo diversi <strong>da</strong>lla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al<br />

2% della somma erogata.<br />

Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.<br />

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per<br />

determinare il tasso di interesse.<br />

Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle<br />

singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito<br />

nel contratto.<br />

Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota<br />

capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano<br />

soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,<br />

l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.<br />

Quota della rata costituita <strong>da</strong>ll’importo del finanziamento restituito.<br />

Quota della rata costituita <strong>da</strong>gli interessi maturati.<br />

La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la<br />

durata del mutuo.<br />

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.<br />

Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in<br />

percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il<br />

tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria<br />

della pratica e di riscossione della rata.<br />

Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va<br />

<strong>da</strong>lla <strong>da</strong>ta di stipula del finanziamento alla <strong>da</strong>ta di scadenza della prima<br />

rata.<br />

Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale<br />

compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.<br />

Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel<br />

pagamento delle rate.<br />

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi <strong>da</strong>l Ministero dell’Economia e<br />

delle Finanze come previsto <strong>da</strong>lla legge sull’usura. Per verificare se un<br />

tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti<br />

quelli pubblicati, il TEGM dei <strong>mutui</strong> chirografari (che appartengono alla<br />

categoria “altri finanziamenti”, divisi in “altri finanziamenti alle imprese” e<br />

“altri finanziamenti alle famiglie” effettuati <strong>da</strong>lle banche), aumentarlo di un<br />

quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali.<br />

Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si<br />

considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto <strong>da</strong>lla<br />

banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il<br />

tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.<br />

Arbitro Bancario Finanziario<br />

Testo Unico Bancario<br />

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385<br />

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia<br />

aggiornato al {Data_Agg_Documento} 7/7

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