mutui garantiti da fideiussione confidi - BCC OnLine
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FOGLIO INFORMATIVO<br />
relativo ai<br />
MUTUI PER AZIENDE<br />
<strong>garantiti</strong> <strong>da</strong> fidejussione CONFIDI<br />
INFORMAZIONI SULLA BANCA<br />
{Globale_Intestazione_Banca<br />
_SX}<br />
Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn)<br />
Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344<br />
info@bcconline.it – www.bcconline.it<br />
Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204<br />
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001<br />
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252<br />
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli<br />
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.<br />
CHE COS’È IL MUTUO CON GARANZIA DA CONFIDI<br />
E’ un finanziamento destinato ad imprese operanti nei diversi settori merceologici concesso sulla base di<br />
specifiche convezioni appositamente sottoscritte tra la Banca e i diversi consorzi di garanzia collettiva<br />
(<strong>confidi</strong>). Questi ultimi sono, di norma, espressione delle diverse associazioni di categoria e svolgono attività<br />
di prestazione di garanzie per agevolare le imprese loro associate nell'accesso ai finanziamenti, a breve<br />
medio e lungo termine.<br />
Il finanziamento comporta l’erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un<br />
arco di tempo concor<strong>da</strong>to con la Banca.<br />
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un<br />
piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.<br />
Il tasso di interesse è variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.<br />
La Banca si riserva, di modificare i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni<br />
predeterminati nel contratto medesimo <strong>da</strong>ndone notizia anche ai Confidi Convenzionati.<br />
Beneficiari:<br />
Imprese appartenenti a diversi settori merceologici, associate a un consorzio di garanzia che abbia<br />
sottoscritto una convenzione con la Banca<br />
Forma di intervento:<br />
L’intervento consiste nel rilascio <strong>da</strong> parte del consorzio di garanzia convenzionato con la Banca di una<br />
specifica fidejussione che garantisce parzialmente l’affi<strong>da</strong>mento concesso. La Banca può tuttavia richiedere<br />
anche altri tipi di garanzia (ad esempio <strong>fideiussione</strong>, cambiale, pegno, ipoteca).<br />
Garanzie:<br />
Oltre aIla fidejussione rilasciata <strong>da</strong>l Confidi la Banca può richiedere altre garanzie. Il Finanziamento può<br />
essere:<br />
- chirografario;<br />
- assistito <strong>da</strong> garanzia personale (ad es. <strong>fideiussione</strong>);<br />
- assistito <strong>da</strong> garanzia reale (pegno o ipoteca) .<br />
Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia garantito <strong>da</strong> ipoteca, è possibile ricorrere al modello del mutuo<br />
fondiario o a quello del mutuo ipotecario.<br />
In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui<br />
rimborso viene garantito <strong>da</strong>lla concessione di ipoteca, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammonta re<br />
massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora<br />
vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo<br />
garanzie ipotecarie, <strong>da</strong>l valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente<br />
garantito. Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento il cui rimborso viene garantito <strong>da</strong>lla concessione<br />
di ipoteca, non necessariamente di primo grado, su immobili.<br />
aggiornato al {Data_Agg_Documento} 1/7
I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI<br />
Mutuo a tasso variabile<br />
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’an<strong>da</strong>mento di<br />
uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.<br />
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.<br />
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’an<strong>da</strong>mento del mercato e può<br />
sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.<br />
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto<br />
Nei <strong>mutui</strong> che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In<br />
questi casi, indipendentemente <strong>da</strong>lle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può<br />
scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.<br />
Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso<br />
del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente.<br />
CONSORZI FIDI,<br />
ASSOCIAZIONI<br />
COOPERATIVE DI<br />
GARANZIA<br />
CONTROGARANZIE<br />
RILASCIATE<br />
COMMISSIONI e<br />
CAUZIONI<br />
VARIE A carico<br />
delle aziende<br />
finanziate per ogni<br />
pratica<br />
avviata in istruttoria<br />
AGEVOLAZIONI di<br />
E' possibile accedere a forme di finanziamento conto garantite <strong>da</strong> vari CONSORZI<br />
FIDI promossi <strong>da</strong>gli imprenditori e/o <strong>da</strong>lle organizzazioni professionali di categoria.<br />
A questo scopo è obbligatorio che, nei confronti del Consorzio e/o Associazione,<br />
l'azien<strong>da</strong> finanziata :<br />
- sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già versato le quote sociali<br />
previste,<br />
- abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia rilasciato, laddove previsto,<br />
una propria <strong>fideiussione</strong> al rispettivo Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli<br />
impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle Banche finanziatrici con<br />
le quali hanno sottoscritto le varie convenzioni di categoria.<br />
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007 ha stabilito il<br />
limite di demarcazione per la distinzione tra <strong>confidi</strong> "maggiori" (vigilati <strong>da</strong> Banca<br />
d'Italia – csd ex art. 107) e <strong>confidi</strong> "minori" (non vigilati <strong>da</strong> Banca d'Italia – csd ex art.<br />
106), per i quali l'unica attività esercitabile è quella di garanzia.<br />
Il D. Lgs nr. 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad altre novità, diversi<br />
livelli di vigilanza:<br />
- CONFIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex "art. 107") che hanno l'obbligo di<br />
iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto <strong>da</strong>lla Banca d'Italia;<br />
- CONFIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex "art. 106") che hanno l'obbligo<br />
di iscriversi nell'Elenco e che saranno sottoposti al controllo di un nuovo Organismo<br />
di Vigilanza.<br />
Al perfezionamento della doman<strong>da</strong> di finanziamento, ogni Consorzio e/o<br />
associazione s'impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una<br />
<strong>fideiussione</strong> sul valore del capitale finanziato, in percentuale variabile per ogni<br />
rispettivo Consorzio e/o Associazione, nei limiti degli importi massimi garantibili <strong>da</strong><br />
ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi.<br />
Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate <strong>da</strong>i Confidi, anche in cogaranzia<br />
o contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) o altri fondi di<br />
garanzia pubblici:<br />
- DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta (equiparabile alla<br />
garanzia personale);<br />
- SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario<br />
appositamente costituito, comunque realizzabile<br />
tempestivamente mediante un pagamento provvisorio <strong>da</strong> parte<br />
della Confidi.<br />
Ogni Consorzio e/o Associazione, richiede ad ogni impresa finanziata il pagamento<br />
di una commissione di istruttoria della pratica, oppure di commissione a fondo rischi,<br />
di importi diversi in funzione della tipologia e della durata massima del<br />
finanziamento.<br />
Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento ad ogni singolo regolamento<br />
sottoscritto tra i rispettivi Consorzi e/o Associazioni di garanzia con la Banca<br />
convenzionata.<br />
E' possibile istruire pratiche con alcuni Consorzi di settore per accedere a richieste<br />
aggiornato al {Data_Agg_Documento} 2/7
CONTRIBUTI<br />
sugli interessi<br />
di rimborsi degli interessi, sulla base di Leggi Statali, Regionali e/o Provinciali,<br />
anche su delibera della CCIAA, promosse di volta in volta, e fino ad esaurimento dei<br />
fondi stanziati. Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento alle rispettive Leggi<br />
varate per settore di attività.<br />
CONDIZIONI ECONOMICHE<br />
QUANTO PUÒ COSTARE<br />
IL MUTUO CON GARANZIE DA CONFIDI<br />
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)<br />
riferito ad un mutuo chirografario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3<br />
mesi inizialmente del 5,50 %<br />
5,970%<br />
riferito ad un mutuo ipotecario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3<br />
mesi inizialmente del 3,50 %<br />
3,885 %<br />
In caso di <strong>mutui</strong> che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo<br />
calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata<br />
del contratto.<br />
Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi <strong>da</strong>ll’imposta<br />
sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG).<br />
VOCI<br />
Importo massimo finanziabile<br />
Durata minima<br />
Durata massima mutuo chirografario tasso variabile<br />
Durata massima mutuo ipotecario tasso variabile<br />
Mo<strong>da</strong>lità di calcolo degli interessi<br />
COSTI<br />
Come <strong>da</strong> convenzioni vigenti<br />
Non prevista<br />
10 anni<br />
20 anni<br />
Gli interessi sono calcolati con riferimento<br />
all’anno civile (365 giorni).<br />
MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR 3 MESI/365<br />
TASSI MASSIMI<br />
Tasso d’interesse nominale annuo<br />
Euribor 3 mesi divisore 365 vigente al<br />
momento della stipula + SPREAD,<br />
comunque nei limiti sanciti <strong>da</strong>lla Legge 7<br />
marzo 1996 n. 108<br />
Parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi divisore 365<br />
Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevato l’ultimo<br />
giorno lavorativo di ogni mese, arroton<strong>da</strong>to<br />
al punto decimale superiore in presenza di<br />
due o più decimali con troncamento al<br />
secondo decimale, dei tassi interbancari<br />
Euribor a 3 mesi pubblicata su "Il Sole 24<br />
Ore", attualmente pari al 0,00 %<br />
Il tasso di interesse è variato con<br />
decorrenza mensile, sulla base<br />
dell’an<strong>da</strong>mento del parametro riferito<br />
all'ultimo giorno lavorativo del mese solare<br />
precedente<br />
aggiornato al {Data_Agg_Documento} 3/7
Spread Chirografari Massimo 5,50 %<br />
Spread Ipotecari Massimo 3,50 %<br />
Tasso di interesse di preammortamento<br />
Stesso tasso dell’ammortamento<br />
Tasso di mora<br />
1,5 punti in più del tasso contrattuale in<br />
vigore al momento della mora e comunque<br />
non superiore ai limiti sanciti <strong>da</strong>lla Legge 7<br />
marzo 1996 n. 108<br />
Istruttoria<br />
4,0 per mille dell’importo concesso a<br />
mutuo, con un minimo di € 205,00 <strong>da</strong><br />
pagarsi al momento della richiesta<br />
Spese per<br />
la stipula<br />
del<br />
contratto<br />
SPESE MASSIME<br />
Spese per la gestione del<br />
rapporto<br />
Incasso rata<br />
Con addebito automatico in conto<br />
corrente o pagamento per cassa<br />
- periodicità mensile<br />
- altre periodicità<br />
Invio comunicazioni periodiche ex art.<br />
119 TUB<br />
Invio altre comunicazioni:<br />
in forma cartacea<br />
on line<br />
Accollo mutuo<br />
Sospensione pagamento rate<br />
Penale estinzione anticipata<br />
€ 4,15<br />
€ 7,75<br />
€ 0,00<br />
€ 2,60<br />
€ 0,00<br />
€ 154,94 per ogni accollo<br />
GRATUITA<br />
NON PREVISTA, per i clienti consumatori<br />
2,00 % del debito residuo, per i clienti<br />
NON consumatori.<br />
Spese ripianificazione mutuo (modifica 4,0 per mille dell’importo concesso a<br />
del piano di ammortamento<br />
mutuo, con un minimo di € 205,00 <strong>da</strong><br />
originariamente pattuito)<br />
pagarsi al momento della richiesta<br />
Altro richieste di documenti presso<br />
Mantovabanca (tutta la documentazione<br />
esclusi gli estratto<br />
conto/rendiconti/documenti di sintesi) e<br />
fotocopie (per ogni copia): € 5,00<br />
richiesta documenti presso terzi: spese<br />
reclamate <strong>da</strong> terzi<br />
richiesta copia documentazione per<br />
singolo foglio ex art.119 TUB (estratti<br />
conto<br />
anni<br />
precedenti/rendiconti/documenti di<br />
sintesi/ecc.)<br />
rilascio certificazione interessi passivi ed<br />
altre dichiarazioni: € 30,00<br />
dichiarazioni ai revisori contabili: € 300,00<br />
attestazione capacità finanziaria: € 30,00<br />
solleciti di pagamento: € 30,00 per ogni<br />
sollecito<br />
attestazioni/certificazioni in genere (es.<br />
situazione affi<strong>da</strong>menti in essere,<br />
situazione garanzie rilasciate e/o garanzie<br />
ricevute): € 10,50<br />
PIANO DI<br />
AMMORTAME<br />
NTO<br />
Tipo di ammortamento<br />
Tipologia di rata<br />
francese<br />
costante<br />
aggiornato al {Data_Agg_Documento} 4/7
Periodicità delle rate<br />
Mensile, trimestrale, semestrale, annuale<br />
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE)<br />
(Fonte “Il Sole 24 Ore”)<br />
Parametro di indicizzazione Data Valore<br />
Euribor 3 Mesi 365 APRILE 2015 -0,005%<br />
Euribor 3 Mesi 365 MAGGIO 2015 -0,012%<br />
Euribor 3 Mesi 365 GIUGNO 2015 -0,014%<br />
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a secon<strong>da</strong> del valore del parametro al<br />
momento della stipula.<br />
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento<br />
personalizzato allegato al documento di sintesi.<br />
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA<br />
Mutuo Chirografario con tasso Euribor 3 mesi/365<br />
Tasso di<br />
interesse<br />
applicato<br />
Durata del<br />
finanziamento<br />
(anni)<br />
Importo della rata<br />
mensile per €<br />
50.000,00 di<br />
capitale<br />
Se il tasso di interesse<br />
aumenta del 2% dopo 2<br />
anni. *<br />
Si ipotizza euribor pari<br />
a 2,00 % e SPREAD<br />
del 5,50 %<br />
Se il tasso di interesse<br />
diminuisce del 2% dopo 2<br />
anni. *<br />
Si ipotizza Euribor pari a<br />
0,00 % e SPREAD del<br />
5,50 %<br />
5,50 % 2 € 2.204,78 - -<br />
5,50 % 5 € 955,06 € 983,85 € 955,06<br />
5,50 % 10 € 542,63 € 584,05 € 542,63<br />
Mutuo Ipotecario con tasso Euribor 3 mesi/365<br />
Tasso di<br />
interesse<br />
applicato<br />
Durata del<br />
finanziamento<br />
(anni)<br />
Importo della rata<br />
mensile per €<br />
50.000,00 di<br />
capitale<br />
Se il tasso di interesse<br />
aumenta del 2% dopo 2<br />
anni. *<br />
Si ipotizza euribor pari<br />
a 2,00 % e SPREAD<br />
del 3,50 %<br />
Se il tasso di interesse<br />
diminuisce del 2% dopo 2<br />
anni. *<br />
Si ipotizza Euribor pari a<br />
0,00 % e SPREAD del<br />
3,50 %<br />
3,50 % 2 € 2.160,14 - -<br />
3,50 % 5 € 909,59 € 937,33 € 909,59<br />
3,50 % 10 € 494,43 € 533,35 € 494,43<br />
3,50 % 20 € 289,98 € 339,03 € 289,98<br />
* Gli importi delle rate sono calcolate ipotizzando la ripianificazione del debito.<br />
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto <strong>da</strong>ll’art. 2 della legge sull’usura (legge numero<br />
108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bcconline.it.<br />
ALTRE SPESE DA SOSTENERE<br />
Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata<br />
superiore a 18 mesi)<br />
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di<br />
durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in<br />
conto corrente)<br />
Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia<br />
0,25 % della somma erogata<br />
€ 16,00<br />
0,10 per mille dell’importo della cambiale (per<br />
finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)<br />
aggiornato al {Data_Agg_Documento} 5/7
11,00 per mille dell’importo della cambiale (per<br />
finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi)<br />
TEMPI DI EROGAZIONE<br />
- Durata dell’istruttoria: entro 40 giorni <strong>da</strong>lla presentazione della documentazione completa.<br />
- Disponibilità dell’importo: appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali<br />
garanzie previste.<br />
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI<br />
Estinzione anticipata<br />
Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione<br />
anticipata, totale o parziale, del mutuo:<br />
se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari<br />
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;<br />
se l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità.<br />
In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o<br />
parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, non superiore al 2,00 %, in caso di<br />
cliente non consumatore. Nessun compenso è dovuto in caso di cliente consumatore.<br />
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora<br />
dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.<br />
Risoluzione del contratto e decadenza <strong>da</strong>l beneficio del termine<br />
In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguar<strong>da</strong>nti il cliente o gli eventuali<br />
garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la<br />
restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che,<br />
conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.<br />
Portabilità del mutuo<br />
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento <strong>da</strong> un’altra<br />
banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio<br />
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.<br />
Tempi massimi di chiusura del rapporto<br />
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti <strong>da</strong>lla<br />
<strong>da</strong>ta di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso<br />
Reclami<br />
I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1,<br />
46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email reclami@mantovabanca1896.bcc.it, che<br />
risponde entro 30 giorni <strong>da</strong>l ricevimento.<br />
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può<br />
rivolgersi a:<br />
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito<br />
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere<br />
alla banca;<br />
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare<br />
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di<br />
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per<br />
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel<br />
Registro tenuto <strong>da</strong>l Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,<br />
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.<br />
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli<br />
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa<br />
doman<strong>da</strong>, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione<br />
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concor<strong>da</strong>re, anche successivamente alla<br />
aggiornato al {Data_Agg_Documento} 6/7
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso <strong>da</strong>l Conciliatore<br />
BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale.<br />
LEGENDA<br />
Accollo<br />
Imposta sostitutiva<br />
Istruttoria<br />
Parametro di indicizzazione (per i<br />
<strong>mutui</strong> a tasso variabile) /<br />
Parametro di riferimento (per i<br />
<strong>mutui</strong> a tasso fisso)<br />
Piano di ammortamento<br />
Piano di ammortamento<br />
“francese”<br />
Quota capitale<br />
Quota interessi<br />
Rata costante<br />
Spread<br />
Tasso annuo effettivo globale<br />
(TAEG)<br />
Tasso di interesse di<br />
preammortamento<br />
Tasso di interesse nominale<br />
annuo<br />
Tasso di mora<br />
Tasso effettivo globale medio<br />
(TEGM)<br />
ABF<br />
T.U.B.<br />
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il<br />
debito al creditore.<br />
Imposta sui <strong>mutui</strong> di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della<br />
somma erogata, ad eccezione dei <strong>mutui</strong> richiesti <strong>da</strong> persone fisiche e<br />
destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso<br />
abitativo diversi <strong>da</strong>lla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al<br />
2% della somma erogata.<br />
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.<br />
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per<br />
determinare il tasso di interesse.<br />
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle<br />
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito<br />
nel contratto.<br />
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota<br />
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano<br />
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,<br />
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.<br />
Quota della rata costituita <strong>da</strong>ll’importo del finanziamento restituito.<br />
Quota della rata costituita <strong>da</strong>gli interessi maturati.<br />
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la<br />
durata del mutuo.<br />
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.<br />
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in<br />
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il<br />
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria<br />
della pratica e di riscossione della rata.<br />
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va<br />
<strong>da</strong>lla <strong>da</strong>ta di stipula del finanziamento alla <strong>da</strong>ta di scadenza della prima<br />
rata.<br />
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale<br />
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.<br />
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel<br />
pagamento delle rate.<br />
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi <strong>da</strong>l Ministero dell’Economia e<br />
delle Finanze come previsto <strong>da</strong>lla legge sull’usura. Per verificare se un<br />
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti<br />
quelli pubblicati, il TEGM dei <strong>mutui</strong> chirografari (che appartengono alla<br />
categoria “altri finanziamenti”, divisi in “altri finanziamenti alle imprese” e<br />
“altri finanziamenti alle famiglie” effettuati <strong>da</strong>lle banche), aumentarlo di un<br />
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali.<br />
Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si<br />
considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto <strong>da</strong>lla<br />
banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il<br />
tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.<br />
Arbitro Bancario Finanziario<br />
Testo Unico Bancario<br />
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385<br />
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia<br />
aggiornato al {Data_Agg_Documento} 7/7