Inquadramento

1.1 Nel nostro ordinamento giuridico vi sono due tensioni sistematiche che talvolta si contrappongono: da una parte l’inviolabilità della proprietà e dall’altra la libera circolazione della ricchezza. Francesco Galgano aveva già individuato l’origine della prima nel diritto romano e l’origine della seconda nell’esito della rivoluzione illuministica codificata nel codice civile napoleonico. La prima propende alla conservazione della proprietà, la seconda, che aspira alla certezza dei traffici giuridici, favorisce gli scambi in funzione della produzione di ricchezza.

Tale contrapposizione si evidenzia nella tematica della rinuncia al diritto di comproprietà.

1.2 E’ assente, nel nostro sistema giuridico, una disciplina generale ed organica dell’istituto della rinuncia, pur tuttavia la dottrina ha tentato di ricostruire alcune caratteristiche comuni.

La rinuncia viene così definita come atto essenzialmente unilaterale con cui il titolare di una posizione giuridica di potere se ne spoglia volontariamente. I molteplici effetti che tale rinuncia comporta sulla posizione giuridica soggettiva rinunciata o sui terzi sono mediati e secondari rispetto alla rinuncia stessa. La signoria che il proprietario esercita sul bene si enuncia anche con la dismissione di esso; è pertanto prodromico ricordare che la rinuncia può avere ad oggetto esclusivamente situazioni giuridiche soggettive che possono essere disposte dal titolare.

Il diritto reale, e la proprietà in particolare, è un diritto di natura disponibile e pertanto suscettibile di rinuncia. Ciò si evince dai molteplici esempi nel nostro codice civile, ad esempio dall’art 882 cc in tema di riparazione del muro comune, dall’art. 1104 cc relativo alle spese della cosa comune, dall’art 2643 n 5 c.c. secondo cui l’atto di rinuncia di diritti di proprietà è soggetto a trascrizione.

1.3 Occorre precisare che nel nostro ordinamento giuridico la rinuncia al diritto di proprietà può aspirare alla realizzazione di diversi effetti che ne mutano causa e fondamento. Nella “rinuncia traslativa” l’effetto di accrescimento del comproprietario è diretto e si assurge a causa del contratto, il negozio rinunziativo è inserito in un contratto sinallagmatico quale espressione di una controprestazione.

La “rinuncia liberatoria” ha come effetto principale l’estinzione dell’obbligo di contribuire alle spese del mantenimento della cosa comune non solo pro futuro (come conseguenza ovvia non essendo più proprietario del bene), ma anche per il passato ai sensi dell’art. 1104 cc.

Nella “rinuncia abdicativa” della comproprietà, invece, il comproprietario ha come unico interesse la dismissione del proprio diritto.

2 Qualificazione giuridica ed effetti

2.1 In questa visione prospettica la “rinuncia abdicativa” al diritto di comproprietà è un negozio unilaterale, attraverso il quale il comproprietario di un bene rinuncia alla propria quota di proprietà e ad ogni diritto su di essa. La finalità di tale manifestazione di volontà è meramente dismissiva: esercitando il proprio potere sulla cosa si influisce indirettamente sul diritto degli altri comproprietari, accrescendolo, in forza del principio di elasticità e della vis espansiva della proprietà. La rinuncia abdicativa non incrementa direttamente l’altrui sfera giuridica, ma depaupera il patrimonio del rinunciante e l’effetto acquisitivo dei comproprietari è effetto indiretto, non ergendosi come causa nel negozio giuridico stesso. Il diritto del condividente è un diritto sulla cosa nella sua interezza e non su una porzione materiale della stessa e, pertanto, l’effetto espansivo della proprietà comporta l’accrescimento delle quote degli altri comproprietari.

A differenza della “rinuncia abdicativa”, quale dismissione di un diritto, che è atto negoziale unilaterale, la “rinuncia traslativa”, ovvero rinuncia dietro corrispettivo, è certamente atto unilaterale, ma costituisce elemento di una fattispecie più complessa: prestazione negativa e primo segmento del sinallagma contrattuale.

2.2 Più complesso è comprendere se la rinuncia quale negozio giuridico unilaterale abbia o meno la natura di atto recettizio. Nel caso di rinuncia all’eredità ex art 519 c.c. la dottrina propende per una ricostruzione negativa, ma ben più complesso è accettare questa ricostruzione in caso di rinuncia “liberatoria” o “abdicativa” della comproprietà.

La dottrina che aderisce alla tesi di atto non recettizio ribadisce l’irrilevanza degli effetti che scaturiscono dalla rinuncia rispetto alla struttura della stessa. L’automatismo degli effetti ex nunc renderebbe ininfluente la conoscenza da parte degli altri comproprietari dell’atto rinunziativo.

Invece, la dottrina che propende per la tesi di atto recettizio, sostiene che l’efficacia liberatoria o accrescitiva automatica non richieda una manifestazione di volontà, bensì una mera notifica ai restanti comproprietari la cui sfera giuridica viene modificata dell’atto di rinuncia abdicativa.

2.3 La “rinuncia liberatoria” ex art 1104 cc – producendo l’effetto, per il rinunciante, di sottrarsi dalla responsabilità per gli obblighi futuri derivanti dalla titolarità del diritto – viene qualificata come recettizia, comportando questa rinuncia un accollo da parte degli altri comunisti, che salvo il loro rifiuto, acquistando la proprietà della quota rinunciata per accrescimento e subentrando nelle spese del soggetto rinunziante.

E’ principio generale dell’ordinamento giuridico che un soggetto di diritto non possa subire direttamente un mutamento della propria sfera giuridica senza una manifestazione di volontà positiva o negativa, anche indiretta o implicita. A tal fine, è la necessità di recettizietà o la possibilità di rifiutare l’effetto espansivo indiretto della rinuncia. Al soggetto terzo rispetto al negozio giuridico è riconosciuto il potere di rifiutare gli effetti derivanti in suo favore dal negozio stesso, anche se meramente favorevoli, a tutela dell’autonomina della sua sfera giuridica (come avviene nel contratto a favore di terzi e nel legato). E’ importante sottolineare che tale potere compete al soggetto estraneo del rapporto giuridico quando gli effetti sono diretta conseguenza del negozio stesso.

La rinuncia, quale atto abdicativo, produce l’effetto dell’allontanamento del diritto dalla sfera giuridica patrimoniale del rinunciante, dismettendolo, senza curarsi della sorte della situazione giuridica dismessa e degli effetti ad essa connessi.

2.4 La dottrina più recente ritiene che al comproprietario – soggetto terzo rispetto al negozio giuridico unilaterale, quale è la “rinuncia abdicativa” del diritto di comproprietà – che subisca indirettamente una modifica alla propria sfera giuridica di interessi, da un negozio giuridico a causa dismissiva, non spetti alcun rimedio al fine di impedire l’accrescimento della sua quota di comproprietà.

In generale, la sfera giuridica altrui viene tutelata dall’intrusione diretta e causalmente connessa all’atto di autonomia privata che produce effetti nell’altrui sfera giuridica, mediante il meccanismo del rifiuto o della rinuncia; tuttavia nel caso di “rinuncia abdicativa” del diritto di comproprietà gli altri condividenti – a differenza di quanto accade per il soggetto terzo nel contratto a favore di terzo di cui all’art 1411 cc – non sono titolari di un diritto di accrescimento alle proprie quote di comproprietà suscettibili di rifiuto o rinunzia. La quota di comproprietà si espande automaticamente al venir meno del diritto dei contitolari. L’accrescimento della quota di comproprietà è effetto riflesso indiretto e conseguente alla natura del diritto in comunione e come tale, non essendo un diritto bensì un mero effetto ex lege, non suscettibile di rinuncia e nemmeno di rifiuto. 

3 Profili pratici: pubblicità e fiscalità

3.1 Ai sensi dell’art 2643 n 5 c.c. è atto soggetto a trascrizione anche l’atto di rinuncia di diritti di proprietà, diritti reali di godimento, diritti di comunione quando abbiano ad oggetto beni immobili.

La rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà che comporta la perdita del diritto ex nunc è soggetta a trascrizione e non ad annotazione, a differenza del rifiuto che travolge il diritto con effetti ex tunc.

Per parte della dottrina la trascrizione della rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà avviene contro il rinunziante ed a favore degli altri comproprietari espandendo proporzionalmente le reciproche quote, indicandone il regime patrimoniale della famiglia e con voltura catastale automatica.

Per altra parte della dottrina, che a parere di chi scrive si ritiene preferibile, la trascrizione della rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà avviene solo contro il rinunziante, con l’indicazione del proprio regime patrimoniale della famiglia e con voltura catastale manuale.

3.2 La rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà, che indirettamente comporta un’acquisizione del diritto del rinunciato da parte degli altri comunisti in proporzione alla loro quota, stante la mancanza di onerosità, rientra nell’alveo applicativo dell’imposta di donazione ai sensi dell’art 1 comma 2 TUS e alle imposte ipotecarie del 2% ai sensi dell’art 1 Tariffa TUIC e catastali dell’1% art 10 comma 1 TUIC .

In senso contrario, Santarcangelo che sostiene che la rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà dovrebbe essere tassata con imposta di registro fissa in quanto atto non avente contenuto patrimoniale art 11 Tariffa parte I TUR e ad imposta ipotecaria e catastale fissa.

Bibliografia:

Perlingieri, appunti sulla rinunzia, in Riv Not. 1968

Piras, La rinunzia nel diritto privato, Napoli , 1940

Bigliazzi Geri, Oneri reali e obbligazioni propter rem, in Trattato Cicu Messineo , XI, tomo 3, Milano , 1984

Santarcangelo, Tassazione degli atti notarili, IV edizione, UTET, 2018

Circolare Agenzia delle Entrate n 44/E del 2011

Circolare Agenzia delle Entrate n 128/T del 1995

Cass Civ, V Sez, ordinanza n 10666 del 22 aprile 2021 la rinunzia alla quota di comproprietà che avvantaggia tutti gli altri comproprietari costituisce donazione indiretta in quanto l’acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo indirettamente.

Cass II Sez, sentenza n 3819 del 25 febbraio 2015, la rinuncia abdicativa alla quota di comproprietà di un bene al fine di indirettamente di avvantaggiare tutti gli altri comunisti costituisce donazione indiretta, senza che ci sia necessità di forma dell’atto pubblico.

Cass II Sez, sentenza n 23691 del 9 novembre 2009 la rinuncia abdicativa del diritto di comproprietà comporta indirettamente ed automaticamente una rideterminazione pro quota dell’entità delle partecipazioni degli altri comunisti i quali vedranno ipso iure accrescere in proporzione la loro quota in forza del principio di elasticità del diritto.

Commissione tributaria regionale Veneto Sez I n 407 del 9 aprile 2018 la rinuncia abdicativa al diritto di comproprietà, comportando un’espansione del diritto degli altri comproprietari indirettamente in forza del principio del vis espansiva della proprietà, non è trasferimento e non dà luogo ad alcuna tassazione proporzionale.

Chiara Mistretta,  Notaio in Brescia.

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